Libero professionista
Il medico opera in proprio e si coordina con l'azienda e con l'RSPP. È la forma più diffusa nelle piccole e medie imprese.
Non dipende da quanti dipendenti hai. Dipende dai rischi che la valutazione mette nero su bianco. Qui c'è quando scatta l'obbligo, chi nomina il medico, cosa può fare davvero e ogni quanto si torna a visitare.
M-01 · Quando è obbligatoria
È la domanda che ci fanno più di ogni altra, e la risposta sta in una riga: la sorveglianza sanitaria scatta quando la valutazione dei rischi fa emergere un rischio per cui la legge chiede il controllo del medico.
Non esiste una soglia di dipendenti sotto la quale si è esenti, e non esiste un settore automaticamente escluso. Il D.Lgs. 81/2008 lega la sorveglianza sanitaria ai casi previsti dalla normativa: se nella tua azienda esiste anche uno solo di quei rischi, il medico competente va nominato — che tu abbia un dipendente o cento.
È il motivo per cui il documento di valutazione dei rischi viene prima di tutto il resto: è lì che si scopre se l'obbligo c'è. Chi nomina il medico «per stare tranquillo» senza aver valutato i rischi spesso paga un servizio che non gli serve; chi non lo nomina perché «siamo in tre» a volte scopre l'obbligo durante un'ispezione, quando costa molto di più.
Attenzione a un punto che sfugge quasi sempre: l'obbligo può nascere nel tempo. Una mansione nuova, un macchinario nuovo, una sostanza nuova in magazzino, un turno notturno introdotto per una commessa: ognuna di queste cose può far scattare la sorveglianza in un'azienda che ieri non ne aveva bisogno.
Fonte: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 25, 38-41 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
M-02 · Chi nomina e chi può farlo
La nomina è un atto del datore di lavoro e non si può delegare a chi gestisce la sicurezza per suo conto. Chi la firma se ne assume la responsabilità.
La nomina è scritta, porta una data e viene accettata dal medico. È il primo documento che un ispettore chiede quando in azienda esistono rischi soggetti a sorveglianza: senza, la posizione del datore di lavoro è scoperta anche se le visite sono state fatte.
Non tutti i medici possono essere medici competenti. Servono titoli precisi — la specializzazione in medicina del lavoro o in una delle discipline equipollenti previste dalla norma — e l'iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute. Un medico di base, per quanto bravo, non può firmare un giudizio di idoneità.
Il medico opera in proprio e si coordina con l'azienda e con l'RSPP. È la forma più diffusa nelle piccole e medie imprese.
Il medico è dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'azienda: utile quando servono anche laboratorio e accertamenti strumentali.
Nelle realtà grandi il medico competente può essere un dipendente del datore di lavoro, con le garanzie di indipendenza professionale previste dalla norma.
W-03 · Cosa fa e cosa NON può fare
Chi pensa che il medico competente serva solo a firmare certificati sta pagando un decimo di quello che ha diritto di ricevere.
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi: è la persona che sa tradurre un'esposizione in un effetto sulla salute, e la sua firma sul programma sanitario nasce da lì. Programma ed esegue le visite, istituisce e custodisce per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di rischio, informa i lavoratori sul significato degli accertamenti e comunica i risultati collettivi anonimi in occasione della riunione periodica.
E soprattutto visita gli ambienti di lavoro: non guarda le persone soltanto in ambulatorio, ma vede dove e come lavorano. È il sopralluogo che trasforma un giudizio di idoneità generico in una prescrizione utile: «può usare quel banco se lo si alza di dieci centimetri» invece di «idoneo con limitazioni».
Fonte: D.Lgs. 81/2008, art. 25 (obblighi del medico competente) e art. 41 (sorveglianza sanitaria)
M-04 · Ogni quanto si ripete
La periodicità di norma è annuale, ma il medico può stabilirne una diversa in base ai rischi. E ci sono cinque momenti in cui la visita va fatta comunque, fuori calendario.
La visita periodica ha di norma cadenza annuale. Il medico competente può però fissare una periodicità diversa — più lunga o più corta — motivandola sulla base della valutazione dei rischi: è una sua prerogativa tecnica, non una concessione dell'azienda.
Accanto alla periodica esistono le visite che scattano su un evento: preventiva, prima che il lavoratore sia adibito alla mansione; al cambio di mansione, per verificare l'idoneità al nuovo compito; su richiesta del lavoratore, quando è motivata da un rischio professionale; alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi; e, nei casi previsti dalla normativa, alla cessazione del rapporto.
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è un obbligo a sé: almeno una volta l'anno, salvo una cadenza diversa concordata con il datore di lavoro sulla base dei rischi, e va verbalizzato. È la parte che più spesso manca nei servizi a basso costo, e la prima che un'ispezione controlla.
E-05 · Il giudizio di idoneità
Il giudizio è l'atto che chiude ogni visita. Arriva per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, e può essere impugnato.
Contro il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo. Il diritto è del lavoratore e del datore di lavoro: entrambi possono non essere d'accordo con l'esito.
Il lavoratore può svolgere la mansione senza condizioni particolari.
La mansione si può svolgere rispettando condizioni precise: un ausilio, un limite di peso, una pausa, un turno. Il datore di lavoro deve attuarle.
L'inidoneità è a termine: il giudizio indica il periodo e va rivisto alla scadenza.
Il lavoratore non può più svolgere quella specifica mansione. Nasce l'obbligo per il datore di valutare un ricollocamento, dove possibile.
Fonte: D.Lgs. 81/2008, art. 41, commi 6, 6-bis e 9
W-06 · Cambiare medico competente
Il passaggio è normale e non richiede giustificazioni. Richiede però che la storia sanitaria di ogni lavoratore arrivi intatta a chi subentra.
Serve una nuova nomina scritta e la chiusura formale dell'incarico precedente. Il punto delicato è la documentazione sanitaria: le cartelle sanitarie e di rischio sono coperte dal segreto professionale e la loro custodia segue regole precise. Vanno gestite nel passaggio, non ricostruite da zero — una cartella persa significa ripartire senza la storia delle esposizioni, che è esattamente ciò che dà valore alla sorveglianza.
È anche il momento buono per verificare due cose che spesso non tornano: che il programma di sorveglianza corrisponda ai rischi effettivamente presenti oggi, e che l'elenco dei lavoratori sottoposti a visita sia allineato all'organico reale, con le mansioni aggiornate.
07 · Quanto costa
Chiunque dia un prezzo prima di sapere quante persone sono, a quali rischi sono esposte e quali accertamenti servono, sta indovinando.
Il costo della sorveglianza sanitaria si compone di tre voci: il numero di lavoratori da sottoporre a visita, il tipo di accertamenti che i rischi impongono — una visita con esame audiometrico e spirometria non costa come una visita per videoterminalisti — e la logistica, cioè se le visite si fanno in azienda o in ambulatorio.
A queste si aggiunge la parte che non è una visita e che pesa sul valore del servizio: la collaborazione alla valutazione dei rischi, il sopralluogo annuale, la partecipazione alla riunione periodica, la gestione delle scadenze. Un preventivo onesto le elenca; un preventivo fatto per essere il più basso le lascia fuori e le ritrova come extra.
Domande frequenti
No. È obbligatorio quando dalla valutazione dei rischi emerge almeno un rischio per cui la normativa prevede la sorveglianza sanitaria: uso del videoterminale per venti ore settimanali o più, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici o biologici, rumore, vibrazioni, lavoro notturno e gli altri casi previsti dal Testo Unico. Se nessuno di quei rischi è presente, la nomina non è dovuta.
Il datore di lavoro, con un atto scritto. Non può farlo l'RSPP né il consulente esterno: sono figure che possono proporre un nominativo, ma la nomina e la responsabilità restano del datore di lavoro.
Solo un medico in possesso dei titoli previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 — in genere la specializzazione in medicina del lavoro o in una disciplina equipollente — e iscritto all'elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute.
Almeno una volta l'anno, salvo una cadenza diversa concordata con il datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi. Il sopralluogo va verbalizzato ed è un obbligo distinto dalle visite mediche ai lavoratori.
La visita periodica ha di norma cadenza annuale, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa motivandola in base ai rischi. Vanno inoltre fatte la visita preventiva prima dell'assegnazione alla mansione, quella al cambio mansione, quella su richiesta motivata del lavoratore e quella alla ripresa dopo un'assenza per salute superiore a sessanta giorni continuativi.
No. Al datore di lavoro arriva soltanto il giudizio di idoneità alla mansione, con le eventuali prescrizioni o limitazioni. La diagnosi è coperta dal segreto professionale e resta nella cartella sanitaria e di rischio, che il medico custodisce.
Un giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Può essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente.
Sì. Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono ricorrere entro trenta giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dopo gli accertamenti del caso conferma, modifica o revoca il giudizio.
Serve una nuova nomina scritta e la chiusura dell'incarico precedente. La documentazione sanitaria dei lavoratori è coperta dal segreto professionale e va gestita nel passaggio secondo le regole di custodia previste: non si ricomincia da zero, perché la storia delle esposizioni è il valore della sorveglianza.
Dipende dal numero di lavoratori, dagli accertamenti che i rischi impongono e da dove si svolgono le visite. Un preventivo serio elenca anche ciò che non è una visita: collaborazione alla valutazione dei rischi, sopralluogo annuale, riunione periodica e gestione delle scadenze.
Un sopralluogo e la lettura della tua valutazione dei rischi bastano per dire se la sorveglianza sanitaria è dovuta, per quali lavoratori e con quali accertamenti.