Quando scatta l'articolo 26
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 riguarda il datore di lavoro committente: chi affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, oppure nell'ambito dell'intero ciclo produttivo di cui ha la disponibilità giuridica.
Tradotto: non serve un cantiere. Basta la manutenzione dell'impianto di condizionamento, la ditta che lava i vetri, l'installatore che monta una macchina nuova, la squadra che rifà la segnaletica del magazzino. In tutti questi casi il committente non è uno spettatore: ha obblighi propri, ed è su quelli che viene misurato.
Il DUVRI è uno dei documenti che più spesso viene trascurato. Quando un controllo riguarda un appalto o si verifica un infortunio in presenza di imprese esterne, è tra i documenti che sono richiesti per primi.
L'idoneità tecnico-professionale
Prima di far entrare qualcuno, il committente deve verificare che l'impresa o il lavoratore autonomo sia tecnicamente idoneo a svolgere quel lavoro. Non è un adempimento di facciata: è il filtro che tiene fuori chi non ha i requisiti.
Visura camerale
l'iscrizione alla Camera di commercio con l'attività effettivamente esercitata: l'oggetto sociale deve comprendere il lavoro affidato.
DURC in corso di validità
la regolarità contributiva dell'impresa, verificata all'affidamento e tenuta aggiornata sulle commesse lunghe.
Documentazione dei requisiti
l'autocertificazione o la documentazione prevista dalla normativa, insieme agli elementi che descrivono l'organizzazione della sicurezza dell'impresa.
Formazione del personale che entra
gli attestati di chi lavorerà davvero nei tuoi ambienti, comprese le abilitazioni per le attrezzature che utilizzerà.
La verifica va fatta prima dell'inizio dei lavori e va documentata: se non ne resta traccia scritta, in sede di controllo equivale a non averla fatta.
Cooperazione e coordinamento
Il secondo obbligo è meno intuitivo del primo, ma è quello che protegge le persone. Committente e imprese devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi a vicenda sui rischi che ciascuno porta dentro.
Il committente fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui l'impresa andrà a operare e sulle misure di emergenza adottate: dove sono le vie di esodo, che cosa non si può toccare, quali lavorazioni sono in corso nello stesso momento. L'impresa, dal canto suo, dichiara i rischi che introduce con la propria attività.
Questo scambio si mette per iscritto in un verbale di coordinamento e cooperazione, firmato prima dell'avvio delle attività. È un documento breve, ma è la prova che il confronto c'è stato davvero.
Il DUVRI: cos'è e quando serve
Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — è il documento con cui il committente valuta i rischi da interferenza: non i rischi propri di ciascuna impresa, ma quelli che nascono dall'incontro fra attività diverse nello stesso luogo.
Un esempio vale più di una definizione: il manutentore che lavora su una scala nel corridoio dove passano i carrelli elevatori non corre un rischio suo né un rischio del magazzino, ma un rischio che esiste solo perché le due attività convivono. Quella è l'interferenza.
Il DUVRI non è però automatico per ogni affidamento: la sua necessità va valutata caso per caso, in relazione alla presenza di rischi da interferenza e alla natura delle attività affidate. La normativa prevede alcune esclusioni, fra cui le attività di natura intellettuale, le mere forniture di materiale e, a determinate condizioni, i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno — cinque giornate di lavoro di una persona, o l'equivalente distribuito su più persone.
L'esclusione, però, non è mai una scorciatoia: per alcune attività caratterizzate da rischi particolari il DUVRI può essere necessario anche indipendentemente dalla durata dell'affidamento e dal numero di lavoratori coinvolti.
- Il DUVRI non sostituisce il DVR di nessuna delle aziende coinvolte: si aggiunge.
- Lo elabora il committente e va allegato al contratto di appalto o d'opera.
- Nei casi previsti dalla normativa non è richiesto, ma gli obblighi di cooperazione e coordinamento restano.
- Va aggiornato se cambiano le lavorazioni, le imprese coinvolte o le condizioni dei luoghi.
Cantieri: quando si passa al Titolo IV
Attenzione a non confondere i due mondi. Se i lavori affidati sono lavori edili o di ingegneria civile, non si applica l'articolo 26 ma il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008: entrano in gioco il POS dell'impresa esecutrice, il PSC e i coordinatori nei casi previsti, la notifica preliminare e, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti.
È una distinzione che pesa anche per i condomini: un'amministrazione che affida il rifacimento di una facciata non è un committente qualsiasi, è il committente del Titolo IV, con obblighi propri e verificabili.
Come lo gestiamo noi
Nel servizio di gestione appalti seguiamo tutto il percorso: verifica della documentazione preliminare delle imprese, verbale di coordinamento e cooperazione, elaborazione del DUVRI nei casi previsti e, per i cantieri, POS e adempimenti del Titolo IV.
Il lavoro più utile, però, si fa prima: capire quali fornitori entrano davvero nella tua azienda e con quale frequenza. Quasi sempre l'elenco è più lungo di quanto il titolare si aspetti.